Scadenziario

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16/03/2022
Comunicazione bonifici per ristrutturazione e riqualificazione energetica edifici (730 precompilato)
Comunicazioni A.F.

 

Adempimento

 

(Art. 3, D.M. 18 febbraio 1998, n. 41; D.M. 9 maggio 2002, n. 153; Art. 3, D.M. 13 gennaio 2016; Agenzia delle Entrate - Provvedimento 10 marzo 2005; Agenzia delle Entrate - provvedimento n. 75159/2014; Agenzia delle Entrate - Provvedimento n. 164081/2015; Agenzia delle Entrate - Provvedimento n. 30434/2018; art. 16-bis, co. 4 del D.L. n. 124 del 2019)

 

Al fine di fruire della detrazione IRPEF sulle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici è necessario osservare alcuni adempimenti e rispettare precise condizioni (D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, successivamente modificato dal D.M. 9 maggio 2002, n. 153).

Una condizione inderogabile per fruire della detrazione è il pagamento delle spese relative agli interventi esclusivamente a mezzo bonifico bancario. Nella disposizione di bonifico deve essere indicato:

- la causale del versamento, con specificazione della norma agevolativa,

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione,

- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico é effettuato.

 

Le banche presso le quali sono disposti i bonifici hanno l’obbligo di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti, per finalità di controllo della corretta fruizione delle detrazioni da parte del contribuente.

Le medesime comunicazioni contenenti l’ammontare delle spese e i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti devono essere trasmessi dalle banche e da Poste Italiane Spa, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, anche ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.

La comunicazione deve essere effettuata entro il 16 marzo di ciascun anno, con riferimento alle disposizioni di bonifico eseguite nell’anno precedente (Art. 3, D.M. 13 gennaio 2016; art. 16-bis, co. 4 del D.L. n. 124 del 2019).

 

In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata disposta la SOSPENSIONE dei termini e la PROROGA di alcune scadenze.

 

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