Scadenziario
Consulta il nostro Scadenzario Fiscale per l’anno 2022 e rimani sempre aggiornato.Accise - Versamento periodico
Accise
Adempimento
(Art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 504 del 26/10/1995; Art. 37, comma 11-bis), D.L. n. 223/2006; Art. 3-quater, D.L. n. 16/2012; D.M. 7/12/2021)
Entro il giorno 16 di ciascun mese (fatte salve le disposizioni per i singoli prodotti) deve essere versata l’accisa dovuta sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.
Per le immissioni in consumo avvenute nel mese di Luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto.
Per i prodotti immessi in consumo dal 1° al 15 del mese di Dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dicembre.
I pagamenti dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2021, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:
a) il 20 dicembre, se eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F/24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite conto corrente postale o bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente, nonché tramite la piattaforma digitale pagoPA. (D.M. 7/12/2021).
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/97, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis) del D.L. n. 223/2006 inserito dall’art. 3-quater) del D.L. n. 16/2012).
I prodotti sono sottoposti ad accisa sulla base della classificazione stabilita dalla tariffa doganale dell'Unione europea con riferimento alla nomenclatura combinata delle merci (NC).
L'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o della importazione; l'accisa è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.
La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo.
Soggetti obbligati
Sono obbligati al pagamento dell'accisa:
- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo;
- il soggetto che si sia reso garante del pagamento dell’accisa, in solido con il titolare del deposito fiscale;
- il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- per i prodotti di importazione il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è individuato in base alla normativa doganale.
Versamento
I pagamenti delle somme relative alle accise si effettuano mediante versamento unitario con il modello "F24 Accise", ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi ad eccezione di quelli in scadenza al 27/12.
I titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti delle somme dovute esclusivamente mediante modalità telematiche:
- direttamente, dopo essersi muniti del codice Pin e della Password mediante richiesta all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura F24 on-line (INTERNET). A tal proposito si precisa che i soggetti abilitati al servizio Internet per l’invio delle dichiarazioni fiscali, devono utilizzare i medesimi codice Pin e Password anche per il modello F24 on-line;
- tramite gli intermediari abilitati, che devono utilizzare il modello F24 cumulativo (ENTRATEL);
- mediante l’home banking (Cbi - Corporate Banking Interbancario), utilizzando il modello F24.
Se il termine di versamento scade di sabato o in un giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, D.Lgs. n. 241/1997).
Più in generale, i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, co. 1, lett. h) del D.L. n. 70/2011).
Codici tributo:
2801 - Quota accise benzine riservata alle Regioni a statuto ordinario;
2802 - Accisa spiriti;
2803 - Accisa birra;
2804 - Accisa oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;
2805 - Accisa gas petroliferi liquefatti;
2806 - Imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;
2807 - Addizionale energia elettrica D.L. 28.11.88, n. 511;
2808 - Addizionale energia elettrica D.L. 30.9.89, n. 332;
2809 - Accisa gas metano autotrazione;
2810 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L. 30.9.89, n. 332;
2811 - Maggiori proventi addizionali energia elettrica D.L. 28.11.88, n. 511;
2812 - Denaturanti e prodotti soggetti a I.F. - Contrassegni di Stato;
2813 - Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo;
2814 - Accisa sul gas metano per combustione;
2815 - Imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica;
2816 - Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitume;
2817 - Tassa emissione di anidride solforosa e ossido di azoto;
2818 - Entrate accise eventuali e diverse;
2819 - Imposta sui consumi di carbone, coke di pretrolio e bitume;
2837 - Accisa sul gasolio per uso autotrazione, immesso in consumo nel territorio nazionale, spettante alle regioni a statuto ordinario - Legge n. 244/2007, art. 1, c. 298.